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Statuto

In conformità alle disposizioni degli art.li 578 e 580 della Legge sulle Società (Gazzetta Uff. RS n. 36/2011 e 99/2011) e alle disposizioni dell’art. 22 relativo all’art. 12 della Legge sulle Associazioni, alla riunione dell’Assemblea Generale dei Soci della Camera di Commercio Italo-Serba Associazione d’Affari Belgrado KNEZA MILOSA 56, Kneza Milosa 56, Belgrado Serbia, tenuta il 27/01/2012, approva quanto segue:

 

STATUTO

 

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SERBA ASSOCIAZIONE D’AFFARI BELGRADO, KNEZA MILOSA 56, Kneza Milosa 56, Belgrado, Serbia

 

I  OBIETTIVI DELLA CAMERA E SETTORE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

 

Art. 1

 

CAMERA DI COMMERCIO

ITALO-SERBA ASSOCIAZIONE D’AFFARI BELGRADO, KNEZA MILOSA 56, Kneza Milosa 56, Belgrado, Serbia (CCIE di Belgrado) (di seguito “ Camera” ) è costituita con l’obiettivo di favorire la cooperazione fra l’Italia e la Serbia ed in particolare  di sviluppare i rapporti economici e culturali tra i due Paesi, al fine di raggiungere gli interessi comuni dei suoi Soci.

 

Art. 2

 

La Camera è costituita secondo la legislazione nazionale, nel rispetto delle leggi, delle consuetudini e della deontologia professionale.

 

Art. 3

 

La Camera di Commercio  non ha fini di lucro, ma la finalità di promuovere lo sviluppo della cooperazione economica, culturale e commerciale tra Italia e Serbia.

 

La Camera è costituita a tempo indeterminato.

 

Art. 3a

 

L’operato della Camera è pubblico La Camera informerà il pubblico sulle sue attivittà nei modi consentiti dalla Legge. Le attività riservate o considerate riservate da altri organi o organizzazioni, non possono essere annunciate in modo previsto per le altre attività.

 

II RAGIONE SOCIALE, SEDE E TIMBRO DELLA CAMERA

 

Art. 4

 

Ragione sociale della Camera, come un’associazione apolitica e aconfessionale, viene denominata “ CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SERBA ASSOCIAZIONE D’AFFARI BELGRADO, KNEZA MILOSA 56 ”. Ai fini legali la Camera utilizza anche l’abbreviazione: “ CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SERBA. associazione d’affari, Belgrado”.

 

La sede della Camera   è a Belgrado in Via Kneza Milosa 56.

 

La Camera faà parte dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero. La Camera e' riconosciuta dalla Repubblica Italiana ai sensi della legge 518/70 e successive modifiche.

 

Il timbro della Camera è circolare con il diametro di mm 28. Nel mezzo del timbro è la scritta “ POSLOVNO UDRUZENJE BEOGRAD” in alfabeto crillico con le lettere di grandi dimensioni. Nel cerchio intorno la parola POSLOVNO UDRUZENJE BEOGRAD è scritto: “ KOMORA ITALIJANSKO-SRPSKIH PRIVREDNIKA” con le lettere in alfabeto cirillico di grandi dimensioni.

 

III  ATTIVITA’ DELLA CAMERA

 

Art. 5

 

Per il raggiungimento degli scopi sociali, le attività della Camera sono:

 

Promozione delle iniziative che possono contribuire a migliorare le relazioni economiche e culturali tra i due paesi;

Sviluppo della cooperazione con il sistema istituzionale sia italiano che serbo, con la rete camerale, associazioni di imprenditori, con i consorzi di export così come tutti gli altri soggetti interessati, siano esse giuridiche o fisiche, attraverso la realizzazione di progetti comuni e iniziative

Fornitura, trasmissione e la ricerca dei dati e informazioni che possono essere di interesse per lo scambio reciproco di diverse istituzioni;

Produrre e fornire analisi e studi di mercato;

Fornire supporto all’interscambio  commerciale, i cambiamenti della sede di produzione, fondazione delle imprese, i trasporti, tariffe doganali, le regole e agevolazioni doganali, usi e costumi del mercato, l'attuale amministrazione normativa legale, fiscale, e urbana;

Lo studio dei problemi relativi agli scambi reciproci tra i due paesi, la velocità e la facilità di comunicazione, commercio, al fine di formulare proposte di miglioramento e, eventuale presentazione alle autorità autorizzate dei due Paesi;

Edizione di riviste e pubblicazioni;

Rappresentare gli interessi dei soci;

Formazione e miglioramento del personale specializzato compresa l’organizzazione di corsi di lingua;
Inoltre, al fine di raggiungere gli obiettivi delle attività dell'Associazione comprendono la fornitura di seguenti  servizi anche nell'interesse dei soci:

Missioni imprenditoriali organizzate dalla Camera;

La partecipazione collettiva a manifestazioni fieristiche organizzate dalla Camera;

Assistenza nella fornitura dei contatti e attività con le istituzionied enti locali;

Promozione della società attraverso la loro inclusione nelle liste settoriali

L'uso degli spazi della Camera per incontri d'affari (dopo le richieste e controlli sulla disponibilità effettuati in precedenza e la conferma ricevuta);

Informazioni dettagliate sulle manifestazioni fieristiche in entrambi i paesi, il sostegno e l'organizzazione della presenza all’interno delle medesime manifestazioni;

Informazioni generali in un primo momento come punto di riferimento in Serbia e in Italia;

Assistenza del personale durante i negoziati ( nei locali camerali durante l’orario d’ufficio, previa notifica e conferma ricevuta);

Utilizzo prioritario e tariffe preferenziali possibile durante gli eventi sociali organizzati dalla Camera;

Incentivi nell'utilizzo di servizi e prodotti e l'opportunità di promuovere i propri prodotti / servizi in tutto il mondo attraverso una rete Assocamerestero (Rete delle Camere di Commercio Italiane all'Estero - www.assocamerestero.it);

Partecipazione a progetti locali e internazionali;

L'organizzazione e l'esecuzione di formazione, workshop, conferenze;

Marketing e attività di pubbliche relazioni;

Consulenza professionale nell'economia, ecc;

Prenotazioni a prezzi aggevolati negli alberghi in Serbia e in Italia

Servizi di trasporto in Italia e Serbia, nonché il trasporto da e per aeroporti a prezzi scontati;

Servizi di trasporto con conducente a tariffe preferenziali;

Servizi di interpretariato e traduzione, così come l'interprete giurato a tariffe preferenziali;

Produzione degli indirizzi delle società, i database aziendali e altro nel settore di interesse;

Organizzazione di incontri con esperti e / o istituzioni con sconti per i soci;

Rapporti, studi di settore e ricerche di mercato, campagne pubblicitarie;

Servizi legali e contabili e attività di revisori;

Fornitura dei servizi e ritrovo degli spazi per la sede delle attività e servizi di segreteria permanente;

Aiuto nel processo di privatizzazione, fusioni e acquisizioni, ecc;

Consulenza, assistenza e supporto nello stabilire una cooperazione tra tra il settore pubblico e privato, i partenariati;

 

Consulenza e supporto nell’inizio dell’operato, sistemazione di stoccaggio e simili nella zona franca e fuori di essa;

 

Progettazione, costruzione, ristrutturazione di impianti industriali e commerciali;

 

Assistenza in leasing e finanziamenti;

 

Assistenza nel fornire e ricevere cure e assistenza medica;

Servizi di ricerca personale

 

Altre attività di reciproco interesse;

 

La Camera non potrà svolgere attività commerciali a scopo di lucro.

 

Le attività di cui sopra hanno carattere puramente indicativo.

 

La Camera  potrà svolgere anche altre attività, nell’ ambito degli scopi sociali, che saranno decise dal Consiglio di amministrazione della Camera.

 

IV  SOCI E QUOTE SOCIALI

 

Art. 6

 

Possono essere soci della Camera le ditte, gli enti, gli istituti, le associazioni e le società, nonchè tutti i cittadini maggiorenni che esercitano un commercio, una industria, un’ arte o professione liberale e sono attivi nell'interscambio economico-commerciale tra Italia e Serbia.

Tutti i soci dispongono di diritto di voto attivo e passivo.

 

Art. 7

 

Le quote annue di contribuzione vengono fissate, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della Camera  per quattro categorie:

-          soci benemeriti

-          soci sostenitori

-          istituzioni e simile

-          soci ordinari

 

I diritti dei soci sono identici qualunque sia la categoria a cui appartengono.

 

In conformità alle disposizioni di questo Statuto, sono da essere considerati Soci della Camera tutti i Soci della Camera che al giorno di applicazione di questo Statuto avevano lo stato del Socio.

Le quote sociali devono essere versate entro trenta giorni dall'invio della fattura pro-forma da parte della Segreteria della Camera.

Per i Soci iscritti nel mese di gennaio il termine ultimo per il pagamento della quota associativa è posticipato al 31 marzo di ogni anno.

 

Il mancato pagamento entro i termini sopraindicati comporta l’espulsione del socio.

 

V RESPONSABILITÀ  DELLA CAMERA

 

Art. 8

La Camera  nell’esercizio della propria attività ha diritto di comparire a proprio nome od in nome e per conto dei propri soci.

 

Art. 9

 

Per gli obblighi assunti, la Camera risponde con il proprio patrimonio.

I membri della Camera e gli organi camerali rispondono personalmente per gli obblighi della Camera se trattano la proprietà camerale come se fosse la loro proprietà o se fanno l’abuso della Camera come una forma di scopi illeciti e fraudolenti.

 

VI  IL MODO DI ACQUISTO E UTILIZZO DEI BENI DELLA CAMERA

 

Art. 10

 

L’associazione può acquistare i beni dalle quote associative il cui importo è determinato ogni anno dalla decisone del Consiglio di Amministrazione, dai contributi volontari, donazioni e regali (in contanti o in natura), sovvenzioni finanziarie, lascitи, interessi su depositi, affitti, dividendi e altri odi consentiti dalla Legge.

 

Art.  11

 

La proprietà della Camera può essere utilizzata unicamente per raggiungimento dei suoi obiettivi statutari. Il patrimonio della Camera non può essere condiviso dai suoi Soci, fondatori, membri degli organi camerali, dipendenti o parte correlate. Queste disposizioni non si applicano alla fornitura di adeguate ricompense e rimborso delle spese ammissibili sostenute nell’aesercizio degli obiettivi statutari della Camera ( spese di viaggio d’affari, diaria, ecc.), le spese d’obbligo contrattuale e il pagamento degli stipendi dei dipendenti.

 

L’ anno sociale e finanziario coincide con

l’ anno solare.

 

VII ASSOCIAZIONE, RITIRO ED ESPULSIONE DEI SOCI

 

Art. 12

 

Alla Camera possono aderire ditte, organizzazioni, istituti, imprenditori e professionisti se accettano i diritti, gli obblighi e responsabilità che sono stabiliti nel presente atto.

 

Gli aspiranti soci che intendono aderire alla Camera devono avanzare domanda scritta  con l’ indicazione della persona autorizzata a partecipare alle Assemblee.

 

L'associazione inizia a decorrere dal giorno dell'effettivo pagamento della quota sociale, è annuale e si intende rinnovata automaticamente di anno in anno se non viene disdetta con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Camera entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'anno di iscrizione o dei susseguenti.

Decorso tale termine il Socio ordinario è obbligato al pagamento della quota sociale annuale.

 

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione utile decide sulle domande di ammisione, dandone comunicazione scritta e in caso di decisione positiva da tale data il nuovo socio è titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente atto.

 

In caso contrario, al candidato per l'associazione sarà riportata la quota pagata in anticipo.

 

La Camera può conservare le informazioni personali dei Soci nel suo database e le stesse utilizzare ed ellaborare esclusivamente per le necessità della Camera, così come ai fini di comunicare o consegnare delle relative informazioni, documenazione e materiale di marketing per i Soci.

 

Le dimissioni dei soci, per essere valide, devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera e decorrono dalla data di ricevimento.

 

Art. 13

 

Ogni Socio della Camera in qualsiasi momento, tranne in caso non adatto, può decidere di ritirarsi dalla Camera, ed è tenuto anotificare al Consiglio di Amministrazione della Camera in forma scritta. Un membro che si ritira dalla Camera  ha l’obbligo di di saldare tutti i suoi obblighi nei confronti della Camera o terzi, e gli obblighi assunti dalla Camera a terzi, a nome proprio e per conto del Sociio che si ritira.

 

Il Consiglio di Amministrazione della Camera apporta la decisione di espulsione di un membro, in caso il Socio:
Non paga la quota associativa nei termini previsti dallo Statuto;
Reagisce contrariamente alle disposizioni dello Statuto;
Impedisce o ostacola il raggiungimento o l’effettuazione degli affari della Camera;
Intenzionalmente o per grave negligenza causa danni alla Camera;
Non esegue i doveri nei confronti della Camera prescritti dall’Atto di Costituzione, lo Statuto e la Legge.
Ogni membro può presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione dove indica l'esistenza di questi motivi per l'espulsione di un membro.

Il Consiglio di Amministrazione includerà all'ordine del giorno della prima prossima riunione utile, anche la questione di dismissione, ovvero l’espulsione  di Socio della Camera.

 

Tuttavia, prima della decisione, il Presidente o chi ne fa le veci deve trasmettere al socio sub judice copia per le controdeduzioni che devono pervenire per iscritto nei 15 giorni successivi alla notifica di presunta infrazione.

 

Una volta ricevute le controdeduzioni o decorso inutilmente il termine di 15 giorni, il Consiglio di Amministrazione  decide sull'espulsione ovvero dimissione di questo  socio,  a maggioranza semplice di voto.

 

In caso di espulsione il socio è tenuto a rispettare tutti gli impegni assunti nei confronti della Camera, prima della data di esplulsione.

 

VIII DIRITTI  E OBBLIGHI DEI SOCI  DELLA CAMERA

 

Art.  14

 

I soci hanno diritto di:

1. utilizzare i servizi della Camera  previsti nel presente Statuto;

2. con il pagamento della quota per l’anno in corso hanno il dirito di voto attivo e passivo e così tramite i propri rappresentanti partecipano alla gestione della Camera;

3. dimettersi dalla Camera;

4. avere restituiti, in caso di dimissione oppure di espulsione oppure di cessazione della Camera, i beni dati in prestito alla Camera;

 

Art.  15

 

I soci hanno l’obbligo di:

1. assicurare alla Camera  i mezzi necessari nei limiti delle quote annuali;

2. partecipare alla gestione delle attività tramite  propri rappresentanti:

3. adempiere agli obblighi assunti con il presente atto ed alle decisioni degli organi della Camera;

4. pagare i servizi richiesti ad personam;

5. garantire gli obblighi della Camera assunti per loro conto.

 

 

 

 

IX ORGANI DELLA CAMERA

 

Art. 16

 

Sono organi della Camera:

 

1. L’Assemblea generale dei soci

2. Il Consiglio di Amministrazione

3. Il Presidente

4. Il Segretario generale

5. Il Collegio dei revisori

 

Ad eccezione del Segretario generale, tutte le cariche sono onorifiche.

 

Alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio sono invitati il Capo della Rappresentanza  diplomatica competente, il Titolare dell’Ufficio Commerciale della Rappresentanza stessa ed il Rappresentante dell’ Ufficio ICE locale.

 

I Soci degli organi Camerali rispondono solidariamente per il danno causato alla Camera di seguito la loro decisione,se questa decisione è stata presa per grave disattenzione o con l'intenzione di provocare danni, a meno che in procinto di prendere la decisione abbiano estratto la loro opinione al verbale. Il processo di risarcimento danni si avvia sulla base della decisione dell'Assemblea, con la quale decisione si può scegliere anche un rappresentante speciale della Camera di ricorso per risarcimento. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle azioni dei rappresentanti legali della Camera.

 

Art. 17

 

L’Assemblea Generale dei Soci

 

L’Assemblea Generale dei Soci costituisce l’organo più alto della Camera.

 

Il Presidente della Camera convoca la sessione ordinaria dell’Assemblea una volta all’anno, la sessione presieduta dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti.

All’Assemblea generale partecipano con diritto di voto attivo e passivo, i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

 

Ogni Socio può farsi rappresentare all’Assemblea da persona di sua fiducia mediante delega scritta, sempreché si tratti di persona non sanzionata con provvedimento di espulsione dal societariato.

 

Ciascun delegato, tuttavia, non può rappresentare più di quattro soci.

 

In via straordinaria, il Presidente ha facoltà di convocare l’Assemblea quando lo ritenga opportuno.

 

ll Presidente è tenuto a convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea, quando richiesto, per iscritto, da un terzo del Consiglio di Amministrazione o dalla metà dei membri del Collegio dei Revisori o la metà più uno dei Soci della Camera. L'Assemblea generale straordinaria deve essere tenuta in questi casi, entro 30 giorni dalla data di applicazione per la sua convocazione .

 

Il Collegio dei Revisori è autorizzato a convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea, nel caso in cui il Presidente della Camera fosse ostacolato, così come nel caso del suo rifiuto di convocare l'Assemblea, pur avendo soddisfatto tutte le condizioni prescritte.

 

L’Assemblea deve essere convocata con invito scritto, via raccomandata, via fax oppure via posta elettronica, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea,sia ordinaria che straordinaria, deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di svolgimento.

 

Per essere valide le decisioni, all’Assemblea devono essere presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno il 50% dei soci della Camera.

 

Qualora l’Assemblea non raggiungesse il quorum in prima convocazione, essa è riconvocata in seconda convocazione 60 minuti dopo l’orario fissato per la prima convocazione.

 

In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualora sia raggiunto il quorum del 20%  dei soci .

 

L’Assemblea validamente costituita, nomina il segretario verbalizzante nonchè uno o due scrutatori.

 

Dei lavori dell’Assemblea viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario verbalizzante e da uno scrutatore, e sottoposto all’approvazione alla prima assemblea utile.

 

Le deliberazioni dell’Assemblea, di norma, vengono prese con voto a maggioranza dei membri presenti e aventi diritto al voto (maggioranza semplice) dei soci presenti o rappresentati con l’autorizzazione.

 

Ad ogni votazione l’ Assemblea decide se adottare il voto palese o lo scrutinio segreto.

 

Le competenze dell’Assemblea sono seguenti:

 

Adozione dello Statuto della Camera e le sue modifiche,

Scelta e revoca delle persone autorizzate per la rappresentanza legale della Camera,

Decisioni su adesioni della Camera ad altre asssociazioni, unioni ed altro

Decisioni relative all'approvazione dei bilanci della Camera,

Decisioni su modifiche statutarie della Camera,

Decidere lo scioglimento e chiusura della Camera,
Approvazione della relazione di altri organi della Camera,

Scelta e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori,

Discutere e decidere sulle proposte del Consiglio di Amministrazione,

Ellezione dei Presidenti "onorari" per acclamazione,

Proroga del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori per un periodo di 3 mesi, per motivi di prevenzione dei danni o altri giustificati motivi (adattame nto della Camera alle disposizioni di Legge, ecc) ..

Decisioni di altre decisioni in prescritte dalla Legge.

 

Art. 18

 

Consiglio di Amministrazione

 

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ritenuti necessari al conseguimento delle finalità della Camera che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 consiglieri.

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, elegge tra i suoi componenti il Presidente, che è anche Presidente della Camera,  nonchè due Vice-Presidenti, uno di nazionalità italiana ed uno di nazionalità serba.

 

Il mandato dei Consiglieri, di norma, ha una durata di tre anni, rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi.

L’ Assemblea, tuttavia, può, con  mozione di sfiducia, procedere alla revoca del Consiglio in carica ed alla elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio sono eletti a scrutinio segreto tra i Soci della Camera, purché non hanno precedenti penali e non siano sotto inchiesta. I membri del Consiglio sono eletti in modo che a ciascun socio con diritto di voto  alla regolare'Assemblea Generale elettiva si lascia il biglietto con le proposte presentate di tutti i candidati su cui ogni membro può segnare fino a 13 candidati. Saranno selezionati  quei  13 candidati  che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si accede alla dichiarazione  pubblica per alzata di mano.

 

I Membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci della Camera, purchè non habbiano i precedenti penali e non siano sotto inchiesta.

 

Le riunioni di Consiglio devono essere convocate per iscritto, con un preavviso di 5 giorni, e con l’ indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ ora e del luogo di svolgimento tramite lettera raccomandata, fax o e-mail.

 

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche fuori dalla sede sociale e deliberare attraverso conferenza telefonica o altri strumenti di comunicazione audio-visiva.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere presenti  almeno la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni, come di norma, fatte a maggioranza dei membri presenti e aventi diritto al voto ( maggioranza semplice). In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

 

Le votazioni avvengono di norma con voto palese; su richiesta di un singolo consigliere si adotta lo scrutinio segreto.

 

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

 

propone all’Assemblea i rapporti finanziari е piano di attività;

 

decide, nella prima riunione utile, sulla accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci;

 

coopta, fino alla successiva Assemblea, i consiglieri di amministrazione per i posti resisi vacanti;

nomina il Segretario generale.

 

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, che dovrà essere approvato all’ inizio di ogni successiva seduta dal Consiglio stesso e depositato presso la sede della Camera.

 

Il Consiglio, provvede ad inviare direttamente, entro 60 gg.  dalla loro approvazione, al Ministero competente della Repubblica Italiana  ed all’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero:

 

a) una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione del Collegio dei revisori dei conti;

 

b) un elenco dei soci con le variazioni rispetto all’ anno precedente;

 

v) una relazione sull’ attività svolta nell’ anno precedente e sui risultati conseguiti.

 

g) una relazione sulle nuove attività programmate;

 

d) la lista dei componenti gli organi della Camera.

 

Art. 19

 

Il Presidente

 

Il Presidente della Camera è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione  dela Camera , eletto dai membri di Consiglio.

 

Il Presidente rappresenta ed è il rappresentante legale della Camera, individualmente senza limiti nel commercio nazionale ed internazionale, presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione.

 

Per l’amministrazione della Camera, il Presidente può nominare un Comitato direttivo composto dai due Vice-Presidenti, di cui uno vicario con i poteri che egli riterrà di delegare, e da due consiglieri.

 

Art.  20

 

Il Collegio dei Revisori

 

Il Collegio dei revisori, composto di 3 membri, scelti preferibilmente tra professionisti della professione di revisori contabili,  ha l’incarico di esaminare i libri contabili, di predisporre la relazione ai bilanci che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, nonchè di controllare il buon andamento gestionale della Camera.

 

I revisori vengono eletti ogni tre anni dalla Assemblea generale e non possono essere Soci della Camera.

 

I rеvisori ogni tre anni vengono eletti da parte diAssemblea Generae dei Soci a scrutinio segreto secondo il principio di cui al comma 6 dell'articolo 18 di questo Statuto in cui ogni membro può essere segnare fino a tre candidati che non possono essere membri della Camera.

 

Art. 21

 

Segretario Generale

 

Al Segretario generale è affidata la direzione delle attività della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del Collegio dei Revisori.

 

Il Segretario generale è il capo del personale della Camera.

 

Il Segretario Generale della Camera rappresenta la Camera, singolarmente, senza limiti nel commercio nazionale ed internazionale.

 

Per gli atti di ordinaria amministrazione e nell’ ambito del Programma di attività e dei valori di budget approvati, è legittimato ad impegnare la Camera con firma singola riferendo periodicamente in Consiglio.

 

Il Segretario generale non deve aver riportato  condanne penali nè avere carichi penali pendenti in procura, sia in Italia che all’estero; non può essere socio della Camera nè svolgere attività commerciali.

 

 

Il suo compenso viene determinato dal Consiglio di amministrazione.

 

La Camera richiederà al Ministero competente  della Repubblica Italiana di esprimere il gradimento per il  Segretario generale previsto dalle leggi italiane.

 

X DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 22

 

 

La Camera  è validamente impegnata verso i terzi con la firma del Presidente o da chi ne fa le veci e per l’ordinaria amministrazione con la firma del Segretario generale.

I membri del Consiglio di Amministrazione ed i soci non sono tenuti ad alcuna responsabilità individuale di fronte agli impegni assunti dalla Camera, i quali sono garantiti unicamente dai beni di quest’ultima, con esclusione delle obbligazioni assunte dalla Camera  per conto di singoli soci.

 

Art.  23

 

Uno speciale regolamento interno, deliberato dal Consiglio di amministrazione,  fissa le competenze e regola il funzionamento dei singoli organi della Camera  e degli uffici, in conformità con le disposizioni statutarie e legali.

 

Art.  24

 

Il Consiglio di Amministrazione, quando ne ravvisa l’opportunità,  può nominare Comitati tecnici – composti anche da non soci – ai quali può essere affidato lo studio di determinate questioni.

 

Detti Comitati avranno carattere puramente consultivo e saranno presieduti di diritto dal Presidente della Camera  o da un Consigliere da questi designato.

 

Art. 25

 

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire uffici di rappresentanza della Camera sia in Italia che in altre città della Serbia.

 

XI  RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA

 

Art. 26

 

I rappresentanti legali della Camera sono il Presidente e Segretario Generale, in rappresentanza individualmente, senza limiti nel commercio nazionale ed internazionale. Il Presidente e il Segretario Generale possono dare le autorizzazioni alle altre persone, la loro autorizzazione scritta per la rappresentanza legale.

La Camera è rappresentata dal Presidente e due Vice-Presidenti, nei limiti delle loro autorizzazioni legali e statutarie. Nessun altro è autorizzato a rappresentare la Camera, fatta eccezione per le persone con l'autorizzazione scritta espressamente da parte del presidente a rappresentare.

 

 

XII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 27

Sulle basi delle decisioni di Assemblea Generale dei Soci la Camera può effettuare le modifiche di stato, adesione, fusione e scissione della Camera, in tutto in conformità con le disposizioni della legge sulle associazioni.

XIII CESSAZIONE DELLA CAMERA

 

Art. 28

La Camera può terminare le attività sulla base della decisione dell'Assemblea, che deve essere presa a maggioranza qualificata dei tre quarti dei membri presenti o dai loro rappresentanti autorizzati in modi e alle condizioni prescritte dalla legge sulle Associazioni.

In caso di cessazione della Camera, l'Assemblea Generale dei Soci con la sua decisione in merito alla risoluzione della Camera decide anche chi è il destinatario dei beni camerali, il tutto in conformità con le disposizioni della legge

XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINITIVE

Art.29

 

Ogni socio può sottoporre all’Assemblea generale modifiche ed aggiunte al presente   Statuto.

Le richieste di modifiche ed aggiunte vanno presentate per iscritto.

 

Per essere valide le deliberazioni dell’Assemblea generale in materia devono essere votate dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

 

Ai soci che non dovessero accettare le modifiche o le aggiunte allo Statuto è data facoltà di dimettersi dalla Camera.

 

Il socio dimissionario è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’appartenenza alla Camera a far data dalle dimissioni che vanno presentate per iscritto.

 

Art. 30

 

Il presente Statuto entra in vigore il giorno 27/01/2012 e si applica dal giorno 01/02/2012.

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le adeguate norme della Repubblica Serbia, specialmente la Legge sulle Associazioni e Legge sulle Società.

La Camera tiene i libri contabili, prepara i rapporti finanziari ed effettua la revisione del bilancio, con l'aiuto di esperti esterni coinvolti. Bilanci finanziari annuali e rapporti sulle attività della Camera saranno consegnati ai Soci assieme l’invito a riunione ordinaria dell'Assemblea Generale dei Soci.

Al giorni di applicazione di questo Statuto della Camera perde la validità lo Statuto della CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SERBA dal 22/02/2011.

 

IL PRESIDENTE

Cav. Del Lav.

dott. Vincenzo DIVELLA
 

Soci Benemeriti

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